Come noto, l’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario (artt. 484 – 511 cod. civ.) produce l’importante effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, e di limitare la responsabilità patrimoniale di quest’ultimo – per le obbligazioni trasmesse dal defunto – al valore dei beni pervenuti in successione. Tale beneficio opera anche per le …
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