Se le parti di una compravendita omettono di determinare espressamente il prezzo dei beni ceduti, il Codice Civile supplisce a tale carenza – in base al principio generale di conservazione del contratto – individuando, all’art. 1474, tre criteri legali per la sua determinazione: il prezzo normalmente praticato dal venditore; il prezzo di borsa o di …
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