Come noto, la persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi può beneficiare di un amministratore di sostegno (artt. 404 e ss. cod. civ.). Quest’ultimo è munito dei poteri previsti dalla legge e dal decreto di nomina del Giudice Tutelare (art. 405 cod. civ.); e gli atti più rilevanti per il beneficiario – ad es.: acquisto …
Commenti recenti