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Servitù di passaggio: prova dell’esistenza e trasferimento in luogo diverso

Servitù di passaggio: prova dell’esistenza e trasferimento in luogo diverso

La sentenza n. 2599 del 13/12/2019 del Tribunale civile di Vicenza, inedita e qui allegata, tratta due questioni attinenti alle servitù di passaggio.

In caso di divergenza tra le parti in causa, come stabilire se esista o meno una servitù di passaggio verso la pubblica via?

Il proprietario del fondo servente (ossia quello transitabile), intenzionato a eseguire lavori o migliorie, può offrire un altro luogo di passaggio e ottenere dall’autorità giudiziaria il trasferimento della servitù?

Ai quesiti il Tribunale offre, in sintesi, queste risposte:

  1. La servitù di passaggio verso la pubblica via può essere desunta e provata anche attraverso la sola dichiarazione scritta del proprietario del fondo servente (nel caso di specie, un atto di divisione immobiliare che menzionava l’esistenza di fondi aventi diritto di transito).
  2. Più in generale, per la costituzione della servitù non servono formule sacramentali o espressioni particolari: è sufficiente una dichiarazione chiara e inequivocabile, con l’identificazione dei fondi e l’indicazione dell’onere imposto su un fondo a vantaggio dell’altro.
  3. Il trasferimento della servitù in altro luogo, su richiesta del proprietario del fondo servente, è possibile solo a due condizioni cumulative: (1) passaggio divenuto più gravoso per il fondo servente, oppure passaggio che impedisce di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti; e (2) offerta di un nuovo passaggio di uguale comodità.
  4. Quanto al requisito (2), il nuovo passaggio non è egualmente comodo – e dunque la servitù non può essere trasferita – se ad esempio il percorso da compiere risulta molto più lungo dell’originario (nel caso di specie, quattro volte più lungo).
  5. Il requisito dell’uguale comodità può essere valutato dal giudice anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio.

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