Servitù di passaggio: prova dell’esistenza e trasferimento in luogo diverso
La sentenza n. 2599 del 13/12/2019 del Tribunale civile di Vicenza, inedita e qui allegata, tratta due questioni attinenti alle servitù di passaggio.
In caso di divergenza tra le parti in causa, come stabilire se esista o meno una servitù di passaggio verso la pubblica via?
Il proprietario del fondo servente (ossia quello transitabile), intenzionato a eseguire lavori o migliorie, può offrire un altro luogo di passaggio e ottenere dall’autorità giudiziaria il trasferimento della servitù?
Ai quesiti il Tribunale offre, in sintesi, queste risposte:
- La servitù di passaggio verso la pubblica via può essere desunta e provata anche attraverso la sola dichiarazione scritta del proprietario del fondo servente (nel caso di specie, un atto di divisione immobiliare che menzionava l’esistenza di fondi aventi diritto di transito).
- Più in generale, per la costituzione della servitù non servono formule sacramentali o espressioni particolari: è sufficiente una dichiarazione chiara e inequivocabile, con l’identificazione dei fondi e l’indicazione dell’onere imposto su un fondo a vantaggio dell’altro.
- Il trasferimento della servitù in altro luogo, su richiesta del proprietario del fondo servente, è possibile solo a due condizioni cumulative: (1) passaggio divenuto più gravoso per il fondo servente, oppure passaggio che impedisce di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti; e (2) offerta di un nuovo passaggio di uguale comodità.
- Quanto al requisito (2), il nuovo passaggio non è egualmente comodo – e dunque la servitù non può essere trasferita – se ad esempio il percorso da compiere risulta molto più lungo dell’originario (nel caso di specie, quattro volte più lungo).
- Il requisito dell’uguale comodità può essere valutato dal giudice anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio.
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