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Usucapione, servitù di passaggio e interversione del possesso

Usucapione, servitù di passaggio e interversione del possesso

Scritture private che risultino imprecise o prive dei requisiti di legge, specie se relative a beni immobili, possono causare dissidi e controversie, anche a distanza di tempo; nei casi più complicati il ricorso all’autorità giudiziaria è inevitabile.

Con la sentenza n. 974 del 18/06/2020 (qui allegata) il Tribunale civile di Vicenza è chiamato a decidere sulle opposte pretese di due parti sul medesimo fondo agricolo. Da un lato il proprietario, munito di atto d’acquisto notarile, rivendica la piena disponibilità del fondo e la cessazione delle turbative attuate dal confinante (occupazione e impedimento all’accesso); dall’altro lato il confinante sostiene di essere divenuto proprietario per usucapione ventennale, o quanto meno di vantare una servitù di passaggio sulla base di una scrittura privata firmata col precedente proprietario del fondo, molti anni prima dell’atto notarile del vicino.

La motivazione si snoda in passaggi consequenziali e progressivi, così riassumibili:

  1. Chi ritiene di essere divenuto proprietario di un bene immobile per usucapione ventennale è tenuto a provarlo in giudizio, anche mediante testimoni. In assenza di adeguata prova non vi sarà alcuna sentenza di accertamento dell’usucapione.
  2. In caso di divergenze tra i testimoni, vanno tenuti in maggior considerazione i testimoni indifferenti alle parti e non parenti;
  3. Una volta escluso che le testimonianze provino l’usucapione, si valuta la scrittura privata in possesso del confinante, per verificare se essa costituisca una vera e propria servitù di passaggio;
  4. Per costituire una servitù di passaggio, la scrittura deve indicare i fondi su cui viene posto il vincolo (i cosiddetti fondo dominante e fondo servente), e non semplicemente i soggetti a cui è concesso il passaggio; inoltre la scrittura deve essere sottoscritta da tutti i proprietari/comproprietari dei fondi. In mancanza di quanto sopra, la scrittura non vale a costituire una servitù, ma una semplice concessione personale.
  5. Da ultimo, se il confinante sostiene comunque di aver usucapito per possesso ventennale (non la proprietà, ma almeno) la servitù di passaggio, egli deve anzitutto provare il mutamento dalla situazione di semplice detenzione del passaggio (basata sulla scrittura privata che gli concede di transitare sul fondo) al vero e proprio possesso. In altre parole, egli deve provare la cosiddetta interversione del possesso (art. 1141 cod. civ.); e in assenza di adeguata prova sull’interversione non vi potrà essere alcuna usucapione della servitù di passaggio.
  6. Una volta escluso (1) che il confinante abbia usucapito la proprietà e (2) che egli possa vantare una servitù di passaggio per contratto o per usucapione, rimane confermato il diritto del proprietario alla piena disponibilità del fondo; pertanto il confinante è condannato a cessare l’occupazione, a rimuovere gli ostacoli dal fondo e ad astenersi da ogni altra turbativa, con condanna alle spese legali.

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