Liberazione spontanea del passaggio intercluso e principio della soccombenza virtuale
Con l’ordinanza del 21/07/2021, qui allegata, il Tribunale di Vicenza affronta una questione di rapporti di vicinato, in sé modesta ma con risvolti di carattere processuale.
Tre ricorrenti promuovevano giudizio possessorio contro il vicino di casa, chiedendo al Tribunale di ordinare la liberazione del passaggio carraio che collega la via pubblica alla propria corte e abitazione: difatti il vicino aveva piantato a terra – sulla sua proprietà, gravata da servitù di passaggio – due file di pali di ferro che impedivano il transito dei mezzi a motore.
Quattro giorni prima dell’udienza di trattazione il vicino liberava spontaneamente il passaggio, ma nel contempo contestava il ricorso avversario, ritenendo di aver piantato i pali secondo diritto.
Celebrata l’udienza, con l’ordinanza allegata il Tribunale prendeva atto della liberazione e pertanto dichiarava cessata la materia del contendere, poiché i tre ricorrenti, una volta riottenuto il passaggio carraio, non avevano più interesse giuridico a proseguire il giudizio. Nel contempo, tuttavia, affrontava anche il tema delle spese legali.
Difatti, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese legali sono regolate secondo il cosiddetto principio della “soccombenza virtuale”: in sostanza, il giudice procede comunque a esaminare la questione nel merito e regola le spese basandosi sugli atti a disposizione, effettuando un giudizio prognostico su quello che sarebbe stato l’esito del processo se esso fosse proseguito sino alla fine.
Nel caso di specie il Tribunale riteneva prevalenti le ragioni dei tre ricorrenti, e perciò condannava il vicino a pagare la quota di due terzi delle spese legali.
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