Dimissioni per giusta causa dell’amministratore di s.p.a.: domanda di indennizzo contrattuale e di risarcimento del danno
Un amministratore di s.p.a. rinunciava all’incarico per giusta causa e, in seguito, promuoveva giudizio contro la società avanti al Tribunale di Venezia sezione specializzata imprese, rivendicando il pagamento dei compensi maturati fino alla scadenza naturale dell’incarico, più altri bonus contrattualmente stabiliti.
La s.p.a. si costituiva in giudizio, contestando la sussistenza della giusta causa e comunque rilevando che all’amministratore dimissionario non era dovuto alcun risarcimento né altri emolumenti.
Con sentenza n. 911 del 13/05/2022, qui allegata, il Tribunale dava ragione alla società.
In sintesi, per il collegio giudicante, la revoca dell’amministratore da parte della s.p.a. in assenza di giusta causa obbliga la società al pagamento dei compensi residui non versati a quest’ultimo.
Viceversa, le dimissioni dell’amministratore sono un atto individuale rimesso alla sua volontà, e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno, a prescindere dall’esistenza o meno della giusta causa.
La pronuncia veneziana è particolarmente significativa sotto il profilo giuridico, dato che sul tema constano rari precedenti giudiziali.
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