Notificazione a mezzo PEC a destinatario errato e inefficacia del decreto ingiuntivo
Nell’aprile 2022 una s.r.l. vicentina veniva inaspettatamente informata dalla propria banca del pignoramento dei conti correnti, eseguito dall’ufficiale giudiziario su richiesta di un ex amministratore.
Le verifiche rivelavano che nel dicembre 2021 il Tribunale di Vicenza aveva emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui, tuttavia, essa non aveva conoscenza.
A questo punto la s.r.l. promuoveva urgentemente il – raro – ricorso ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., rilevando che era scaduto il termine per la notificazione del decreto ingiuntivo (60 giorni dalla pronuncia) e chiedendo al Tribunale di dichiararne l’inefficacia.
All’udienza fissata dal Tribunale, l’ingiungente riconosceva di aver erroneamente notificato il decreto e l’atto di precetto all’indirizzo PEC di una omonima – ma diversa – s.r.l.; chiedeva di essere rimesso in termini per poter eseguire una nuova e corretta notificazione.
Con l’ordinanza del 06/06/2022, qui allegata, il Tribunale negava la rimessione in termini e dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo.
L’articolata motivazione è così riassumibile:
- il ricorso di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. civ. è riservato ai soli casi di notificazione omessa o inesistente (mentre, per i casi di notificazione esistente ma nulla, occorre proporre l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ.);
- effettivamente, la notificazione eseguita a mezzo PEC verso una società diversa da quella ingiunta è da considerarsi giuridicamente inesistente, poiché tale notificazione non ha alcuna attinenza col soggetto cui era destinato l’atto;
- l’errore, insanabile, non merita la rimessione in termini, in quanto imputabile alla stessa parte notificante;
- perciò, non risultando notificato entro i 60 giorni dalla sua pronuncia, il decreto ingiuntivo è inefficace.
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