Reato paesaggistico e accertamento di compatibilità
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) rappresenta una delle più importanti leggi per la tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente italiani.
Nella sua quarta parte (artt. 160 – 181), il Codice prevede un articolato apparato sanzionatorio nei confronti dei trasgressori e commina, per i casi più gravi, sanzioni di natura penale.
Nel contempo, anche per ottenere una maggior effettività, esso attribuisce al ripristino del bene paesaggistico/ambientale un valore prevalente rispetto alla pretesa punitiva penale; ciò è ben esemplificato nel caso che segue.
Dopo un controllo della polizia locale, nell’agosto 2022 la Procura della Repubblica di Vicenza indagava il proprietario di un immobile che stava realizzando una recinzione perimetrale in cemento, in area vincolata e senza preventiva autorizzazione paesaggistica. Tale condotta integrava il delitto previsto dall’art. 181 del Codice, punito con reclusione da uno a quattro anni; il proprietario veniva raggiunto anche da un ordine di sospensione dei lavori.
Prontamente, con l’ausilio di professionisti e tecnici, l’indagato si attivava per il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa, previo parere della Soprintendenza (art. 181, comma 1-quater).
Il suddetto accertamento è uno strumento previsto dal Codice in casi tassativi e consiste, in sostanza, nella verifica, su istanza del privato, della compatibilità tra l’intervento e l’interesse paesaggistico tutelato; se ottenuto, esso integra una causa di non punibilità del reato (art. 181, comma 1-ter).
E dunque, ottenuta la compatibilità e versata la sola sanzione amministrativa, nel maggio 2023 il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, archiviava il procedimento penale, senza altre conseguenze a carico del proprietario, a quel punto libero di completare i lavori.
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