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Fideiussioni contrarie alla normativa bancaria antitrust: revoca del decreto ingiuntivo

Fideiussioni contrarie alla normativa bancaria antitrust: revoca del decreto ingiuntivo

Il tema delle fideiussioni parzialmente nulle era stato toccato in un precedente articolo, a commento di un’ordinanza del 2022 del Tribunale di Vicenza. Più di recente, e in continuità, interveniva la sentenza n. 1937 del 29 agosto 2024 del Tribunale civile di Verona, qui presentata.

Come noto, la fideiussione cd. omnibus (o generica) consiste nella garanzia prestata da un soggetto terzo (fideiussore) per l’adempimento di tutte obbligazioni che il debitore ha assunto nei confronti del creditore (tipicamente, un istituto bancario).

Nel caso di specie, il fideiussore opponeva il decreto ingiuntivo notificato dalla banca creditrice (o meglio, dalla società a cui la banca aveva ceduto il credito) per il debito maturato dalla propria correntista, una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese.

In particolare, egli lamentava la nullità – totale o parziale – della polizza fideiussoria, poiché redatta sulla base di uno schema contrattuale standardizzato dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ritenuto dalla Banca D’Italia, nel noto provvedimento n. 55/2005, contrario alla normativa anticoncorrenziale (l. 287/1990, cosiddetta legge “antitrust”, e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

Alla prima udienza il Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 648 cod. proc. civ.), e in seguito, depositate le memorie di parte, riteneva la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria.

In sentenza il Giudice, richiamato l’orientamento espresso nel dicembre 2021 dalle sezioni unite della Corte di Cassazione:

  • considerava il provvedimento n. 55/2005 della Banca D’Italia una prova privilegiata sia dell’intesa a monte tra le banche, sia della natura anticoncorrenziale delle clausole fideiussorie standardizzate;
  • nel caso concreto, accertava la presenza di clausole redatte in base allo schema standardizzato dell’ABI, e dunque nulle;
  • in particolare, riteneva nulla la clausola che, derogando l’art. 1957 cod. civ., consentiva alla banca di pretendere il pagamento dal fideiussore anche oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione del debitore principale;
  • tornando applicabile l’art. 1957 cod. civ., accertava che l’azione contro il fideiussore era stata promossa tardivamente, a termine semestrale già scaduto. Perciò, il decreto ingiuntivo meritava la revoca.

La sentenza, non impugnata nei termini di legge, passava in giudicato.

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