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Inquadramento superiore del lavoratore e successione di contratti collettivi

Inquadramento superiore del lavoratore e successione di contratti collettivi

Nell’ambito del contenzioso lavoristico, sono frequenti le azioni del dipendente contro il datore, anche a rapporto cessato, per rivendicare l’inquadramento contrattuale a un livello superiore e il conseguente diritto alle differenze retributive e contributive.

In giudizio, in base al contratto collettivo applicabile, sul lavoratore grava l’onere di provare i profili che caratterizzano la qualifica rivendicata e le concrete mansioni che egli deduce di aver svolto. Se il contratto collettivo inquadra una medesima attività in distinte qualifiche, in scala crescente, egli deve provare di aver prestato sia l’attività di base, sia le più complesse mansioni alle quali è collegato l’inquadramento superiore.

Da parte sua, il giudice è chiamato a: I) accertare le attività concretamente svolte dal lavoratore; II) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; III) infine valutare la fondatezza della domanda, raffrontando i risultati delle due precedenti indagini.


In questo quadro, delineato per sommi capi, può presentarsi il tema della successione temporale dei contratti collettivi: di ciò si occupa la sentenza n. 652/2017 del Tribunale di Vicenza sezione lavoro, qui presentata.

Nel caso di specie, a rapporto di lavoro in corso, il contratto collettivo (CCNL Cooperative Sociali) era stato rinnovato, con introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, e con creazione di un nuovo livello, intermedio rispetto agli altri e prima inesistente. A ciò era seguito, da parte del datore, il reinquadramento del personale, in base al nuovo contratto collettivo.

Uno dei dipendenti ricorreva al giudice del lavoro, sostenendo di aver diritto a un inquadramento superiore, corrispondente proprio al nuovo livello introdotto. Il datore contestava la pretesa, sia in fatto che in diritto.

Il Tribunale, valutati i contratti collettivi e le prospettazioni delle parti, senza attività istruttoria rigettava la domanda, giudicando corretto l’inquadramento del datore.

In sintesi:

  1. confrontando le declaratorie dei due contratti collettivi e le espressioni letterali utilizzate, il livello di partenza del lavoratore era riconducibile, nella nuova classificazione, a un livello inferiore a quello rivendicato;
  2. dunque, il lavoratore non aveva automaticamente diritto al nuovo livello, introdotto dalla contrattazione collettiva, ma era onerato di dimostrare il possesso dei requisiti per l’inquadramento superiore;
  3. a tal fine, vertendosi in tema di assistenza sociosanitaria, occorreva fare riferimento alle leggi regionali, che individuavano le strutture e i compiti degli addetti, fissavano i requisiti di equipollenza dei titoli professionali e delineavano i percorsi formativi del personale;
  4. nel caso di specie, atti e documenti alla mano, il lavoratore non aveva dedotto né provato, come invece era suo onere, l’attività caratterizzante l’inquadramento superiore (adibizione a strutture classificabili come sociosanitarie; somministrazione di terapie). Né egli aveva dedotto o provato di aver svolto il necessario percorso formativo per ottenere l’equipollenza del suo titolo professionale a quello superiore.

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