Opposizione alla fusione per incorporazione, adesione all’eccezione di compromesso e conseguenze processuali.
La socia di una società in accomandita semplice promuoveva causa contro quest’ultima, opponendosi alla sua incorporazione in una società a responsabilità limitata, lamentando il rischio di non vedere più soddisfatto il proprio credito, relativo a utili societari maturati e mai distribuiti.
La s.a.s. convenuta sollevava eccezione di compromesso arbitrale, poiché l’originario statuto sociale demandava ad arbitrato rituale tutte le controversie che fossero insorte tra i soci e la società.
A questo punto la socia aderiva all’eccezione di compromesso.
Quali conseguenze giuridiche comporta l’adesione a tale eccezione, e come vanno regolate le spese di causa?
Con la sentenza n. 1588 del 10/08/2021, qui allegata, il Tribunale di Padova prende posizione sulla questione, su cui constano rari precedenti giudiziari.
La decisione può essere così compendiata:
- L’eccezione di compromesso arbitrale attiene a una questione di vera e propria competenza fra autorità giudiziaria ordinaria e arbitri, che può essere sollevata solo dalle parti, e non è rilevabile d’ufficio dal giudice.
- La disciplina sui rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e arbitri (art. 819 ter cod. proc. civ.) non fornisce indicazioni procedurali per il particolare caso di adesione all’eccezione di compromesso.
- Per sciogliere il nodo è possibile applicare per analogia l’art. 38 cod. proc. civ., che si occupa dell’incompetenza – per materia, per valore, per territorio – tra i diversi giudici.
- Più precisamente può applicarsi la disciplina dell’eccezione di incompetenza per territorio cd. semplice (art. 38, comma 2): «quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo».
- Applicando tale regola, anche l’adesione delle parti all’eccezione di arbitrato fa sì che la competenza degli arbitri risulti definitivamente fissata. Perciò il giudizio dovrà essere cancellato dal ruolo, e il giudice assegnerà alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.
- Quanto alle spese è applicabile, sempre in via analogica, l’orientamento della Corte di Cassazione sull’art. 38, comma 2. Una volta stabilita la competenza degli arbitri, il Tribunale è privo di ogni potere di decidere la causa, anche in punto spese; spetterà agli arbitri, una volta riassunto il procedimento, la decisione sulla pretesa.
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