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Opposizione alla fusione per incorporazione, adesione all’eccezione di compromesso e conseguenze processuali.

Opposizione alla fusione per incorporazione, adesione all’eccezione di compromesso e conseguenze processuali.

La socia di una società in accomandita semplice promuoveva causa contro quest’ultima, opponendosi alla sua incorporazione in una società a responsabilità limitata, lamentando il rischio di non vedere più soddisfatto il proprio credito, relativo a utili societari maturati e mai distribuiti.

La s.a.s. convenuta sollevava eccezione di compromesso arbitrale, poiché l’originario statuto sociale demandava ad arbitrato rituale tutte le controversie che fossero insorte tra i soci e la società.

A questo punto la socia aderiva all’eccezione di compromesso.

Quali conseguenze giuridiche comporta l’adesione a tale eccezione, e come vanno regolate le spese di causa?

Con la sentenza n. 1588 del 10/08/2021, qui allegata, il Tribunale di Padova prende posizione sulla questione, su cui constano rari precedenti giudiziari.

La decisione può essere così compendiata:

  1. L’eccezione di compromesso arbitrale attiene a una questione di vera e propria competenza fra autorità giudiziaria ordinaria e arbitri, che può essere sollevata solo dalle parti, e non è rilevabile d’ufficio dal giudice.
  2. La disciplina sui rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e arbitri (art. 819 ter cod. proc. civ.) non fornisce indicazioni procedurali per il particolare caso di adesione all’eccezione di compromesso.
  3. Per sciogliere il nodo è possibile applicare per analogia l’art. 38 cod. proc. civ., che si occupa dell’incompetenza – per materia, per valore, per territorio – tra i diversi giudici.
  4. Più precisamente può applicarsi la disciplina dell’eccezione di incompetenza per territorio cd. semplice (art. 38, comma 2): «quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo».
  5. Applicando tale regola, anche l’adesione delle parti all’eccezione di arbitrato fa sì che la competenza degli arbitri risulti definitivamente fissata. Perciò il giudizio dovrà essere cancellato dal ruolo, e il giudice assegnerà alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.
  6. Quanto alle spese è applicabile, sempre in via analogica, l’orientamento della Corte di Cassazione sull’art. 38, comma 2. Una volta stabilita la competenza degli arbitri, il Tribunale è privo di ogni potere di decidere la causa, anche in punto spese; spetterà agli arbitri, una volta riassunto il procedimento, la decisione sulla pretesa.

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