Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. e diritti particolari dei soci della holding
In un precedente articolo è stata presentata l’ordinanza 17/07/2023 del Tribunale di Venezia, in tema di revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. per gravi irregolarità gestorie (art. 2476, comma 3, cod. civ.).
La vicenda giudiziaria proseguiva avanti al collegio, poiché gli amministratori reclamavano il provvedimento (art. 669 terdecies cod. proc. civ.).
con l’ordinanza collegiale del 09/10/2023, allegata, il Tribunale confermava la revoca e condannava gli amministratori al pagamento delle spese di causa.
Nel respingere i motivi di reclamo, i Giudici offrono in sintesi le seguenti considerazioni:
- i diritti particolari (art. 2468, comma 3, cod. civ.) riconosciuti a singoli soci di una holding (nel caso di specie: nomina degli amministratori della s.r.l. controllata e determinazione del loro compenso) per quanto estesi non possono avere incidenza diretta sulla controllata, in base al principio res inter alios acta neque nocet neque prodest tertio (art. 1372, comma 2, cod. civ.), valido anche nei rapporti societari. Per la stessa ragione, simmetricamente, le decisioni all’interno della controllata devono essere adottate nel rispetto della legge e dello statuto di quest’ultima;
- la violazione dei diritti particolari nella holding potrà comportare responsabilità nei rapporti societari interni, ma mai giustificare, nella vita della controllata, la violazione delle regole legali e statutarie, perpetrata dai suoi amministratori;
- nel caso di specie, durante l’assemblea della controllata, gli amministratori, facendo indebita leva sui diritti particolari da essi vantati in qualità di soci della holding, avevano direttamente deliberato a proprio favore cospicui compensi, a prescindere dalla volontà e dal voto della controllante (socia unica), e in contrasto con le regole legali e statutarie; avevano poi disposto il pagamento delle prime tranches dei compensi, così cagionando alla controllata un danno, corrispondente alla diminuzione patrimoniale;
- sul versante processuale, tale reiterata condotta integrava il requisito del fumus boni iuris per la revoca cautelare; d’altra parte, il pericolo che gli amministratori procedessero a nuovi depauperamenti integrava il requisito del periculum in mora.
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