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Appalto: pagamento del corrispettivo e vizi dell’opera

Appalto: pagamento del corrispettivo e vizi dell’opera

Nell’estate del 2020 un appaltatore realizzava una pavimentazione presso l’abitazione di un cliente, cui forniva anche altri merci.

Versato il primo acconto, il committente non pagava il saldo, contestando asseriti vizi e difetti nella pavimentazione: posa delle piastrelle non complanare, sigillatura siliconica antiestetica, fori d’alloggio dei faretti più grandi del necessario, ecc..

L’appaltatore respingeva le accuse e a sua volta sospendeva la consegna dell’ultimo lotto di merci ordinate; poi, rimaste vane le richieste bonarie, avviava il recupero del credito avanti il Tribunale di Vicenza.

In giudizio il committente si opponeva alla domanda di pagamento e chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno asseritamente subìto: costi stimati per la rimozione della pavimentazione, restituzione dell’acconto, disagi arrecati.

Istruita la causa e sentiti i testimoni, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 1392 del 18 luglio 2023, qui allegata.

In sintesi, per il Giudice:

  1. l’appaltatore aveva provato l’adempimento delle proprie obbligazioni, tramite la documentazione depositata e le testimonianze rese in giudizio;
  2. a fine lavori era stato eseguito un sopralluogo congiunto, durante il quale il committente non aveva sollevato riserve; con ciò l’opera era da considerarsi accettata (art. 1665 cod. civ.);
  3. d’altra parte, le asserite problematiche lamentate in causa erano immediatamente riconoscibili, palesi. Perciò, da un lato non era applicabile la garanzia per difformità e vizi occulti; dall’altro lato, vista l’accettazione dell’opera, non era applicabile neppure la garanzia per difformità e vizi palesi (art. 1667, comma 1, cod. civ.);
  4. inoltre le contestazioni erano state sollevate tardivamente rispetto al termine di 60 giorni dalla scoperta delle difformità e vizi (art. 1667, comma 2, cod. civ.);
  5. in definitiva, le lamentele del cliente e la sua domanda risarcitoria erano infondate; l’appaltatore aveva diritto al pagamento del corrispettivo, ad eccezione del prezzo dell’ultimo lotto di merci, non consegnato. Decurtato tale prezzo, la sentenza condannava il committente al pagamento del residuo, oltre agli interessi e a una parte delle spese di causa.


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