Assistenza durante la malattia del de cuius e restituzione del mutuo agli eredi
Un genitore concedeva alla nuova compagna, con cui conviveva, un prestito infruttifero, attraverso vari bonifici bancari. Dopo la prematura malattia e il decesso senza testamento, le figlie minorenni – uniche eredi, autorizzate dal giudice tutelare e rappresentate in giudizio dalla madre – chiedevano la restituzione del prestito.
La compagna contrastava la domanda, rivendicando nei confronti dell’eredità un suo asserito controcredito legato all’assistenza al partner durante la malattia: minor reddito percepito, perdita di chance lavorative e spese sostenute.
Trattata la causa, con sentenza n. 1322 del 10 luglio 2023, qui pubblicata, il Tribunale di Vicenza condannava la convenuta a restituire il prestito, rigettando ogni domanda nei confronti dell’eredità.
In particolare, secondo il Giudice:
A) il prestito era provato dai documenti, e incontestato;
B) non avendo le parti concordato la data di restituzione, essa andava fissata dal Tribunale, avuto riguardo alle circostanze (art. 1817 cod. civ.). Considerata l’epoca dei bonifici e la loro natura infruttifera, nonché la data del decesso, il Giudice riteneva congruo far coincidere l’obbligo di restituzione alla data di pubblicazione della sentenza;
C) nessun asserito controcredito era opponibile all’eredità: difatti i contributi materiali e personali della convivente durante la malattia andavano inseriti nel quadro della mutua assistenza tra partner legati da reciproco affetto, che scelgono di vivere insieme condividendo interessi e oneri. D’altra parte, il de cuius aveva bonificato le somme a espresso titolo di «prestito personale», così evidentemente sottraendole all’ordinario ménage familiare, e riservandosi il diritto di chiederne la restituzione.
Clicca qui per il provvedimento:
Commenti recenti