Aumento di capitale di s.r.l. e socio beneficiario di amministrazione di sostegno
Come noto, la persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi può beneficiare di un amministratore di sostegno (artt. 404 e ss. cod. civ.). Quest’ultimo è munito dei poteri previsti dalla legge e dal decreto di nomina del Giudice Tutelare (art. 405 cod. civ.); e gli atti più rilevanti per il beneficiario – ad es.: acquisto e alienazione di beni immobili, accettazione di eredità, riscossione di capitali, conclusione di transazioni, instaurazione di giudizi – devono essere autorizzati dal Giudice (art. 347 cod. civ.).
Gli atti dell’amministratore compiuti in violazione di legge, o in eccesso rispetto all’incarico o ai poteri conferiti dal Giudice, possono essere annullati su richiesta dell’amministratore, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa (art. 412 cod. civ.).
Nel concreto, i compiti dell’amministratore vanno parametrati alle esigenze individuali del beneficiario e alle sue condizioni personali e patrimoniali; particolarmente delicata può rivelarsi la gestione delle partecipazioni societarie.
La sentenza n. 681 dell’8 aprile 2024 della Corte d’Appello di Venezia, qui presentata, affronta quest’ultimo tema, con articolate indicazioni sia sostanziali che procedurali.
La vicenda vagliata dalla Corte contrapponeva una s.r.l. e un suo socio, colpito da gravissima infermità. In sintesi, la società:
- deliberava un aumento di capitale e lo offriva in opzione ai soci, uno fra i quali assistito da amministratore di sostegno;
- per l’esercizio del diritto di opzione, assegnava ai soci il termine statutario di 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione;
- entro il 45° giorno, riceveva la dichiarazione dell’amministratore contenente la volontà del beneficiario di sottoscrivere l’aumento e di prelazionare l’inoptato, con il corrispondente assegno circolare;
- tuttavia, essa contestava al socio che il decreto del Giudice Tutelare, che autorizzava la sottoscrizione dell’aumento, era pervenuto oltre il 45° giorno;
- inoltre, per indagare le motivazioni esposte al Giudice, richiedeva all’amministratore copia autentica e integrale degli atti giudiziari e dell’autorizzazione; quindi – a fronte di alcuni omissis mantenuti dal Cancelliere nella copia autentica – tentava di accedere al fascicolo del Tribunale, scontrandosi col diniego del Giudice;
- perciò essa comunicava al socio il mancato regolare perfezionamento dell’aumento di capitale; e dava ingresso a due nuovi soci, ai quali era stato offerto l’inoptato, iscrivendoli nel Registro delle Imprese.
Tramite l’amministratore di sostegno, il socio impugnava per nullità avanti alla Corte d’Appello (art. 828 cod. proc. civ.) il lodo arbitrale che, in primo grado, aveva ritenuto corretto l’operato della s.r.l.; la società e i due nuovi soci si costituivano in giudizio per difendere il lodo.
La sentenza accoglieva l’impugnazione del socio, espressamente consentita dalle parti ai sensi dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ., ritenendo in sintesi che:
- il socio, tramite l’amministratore di sostegno, aveva tempestivamente esercitato l’opzione, provvedendo entro il 45° giorno ai necessari adempimenti: (I) aveva comunicato la volontà di sottoscrivere l’aumento; (II) aveva versato l’assegno a copertura del nominale e del sovrapprezzo; e (III) aveva depositato il ricorso per l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Ciò perfezionava validamente il cd. negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale;
- la s.r.l. non aveva titolo per indagare o sindacare le motivazioni del socio, né per esigere adempimenti ulteriori rispetto alla manifestazione di volontà e al versamento del prezzo;
- anche in ipotesi di eccesso di potere, l’atto dell’amministratore di sostegno non è nullo, bensì annullabile (art. 412 cod. civ.), e dunque produce tutti i suoi effetti, dal suo compimento fino all’eventuale annullamento. Per giunta, nel caso di specie era intervenuta la convalida dell’atto (attraverso l’autorizzazione del Giudice Tutelare), cosicché gli effetti erano da ritenersi consolidati e irretrattabili, con effetto retroattivo;
- d’altra parte, dal punto di vista processuale, solo i soggetti individuati dall’art. 412 cod. civ. (amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario o suoi eredi ed aventi causa) avrebbero potuto chiedere l’annullamento; perciò la s.r.l. e i soggetti terzi nulla potevano lamentare o pretendere;
- vista la regolare sottoscrizione dell’aumento di capitale, le successive sottoscrizioni dei soggetti terzi erano senz’altro inefficaci, poiché relative a una quota non più disponibile;
- né era invocabile l’art. 1153 cod. civ., che consente ai terzi di acquistare la proprietà di beni mobili (nel caso di specie, le quote societarie) mediante il possesso in buona fede. Difatti, dagli atti e dai documenti risultava che i terzi erano consapevoli del rischio derivante dalla controversia tra la s.r.l. e il socio, circostanza che escludeva la buona fede.
In definitiva, la Corte dichiarava nullo il lodo arbitrale, accertava a favore del socio la valida sottoscrizione dell’aumento di capitale, dichiarava nulle le sottoscrizioni degli altri due soggetti e ordinava al Registro delle Imprese l’aggiornamento dell’elenco soci e delle rispettive quote.
Clicca qui per il provvedimento:
Commenti recenti