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Colf irregolare: diritto alle differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale nei confronti degli eredi del datore di lavoro

Colf irregolare: diritto alle differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale nei confronti degli eredi del datore di lavoro

Dal 1978 al 2011 una collaboratrice familiare (colf) prestava servizio presso un unico datore di lavoro, con pagamenti di ammontare variabile e senza regolarizzazione previdenziale o assistenziale.

Dopo la morte del datore (2011) e la cessazione del rapporto, la stessa promuoveva giudizio nei confronti degli eredi avanti il Tribunale di Padova, rivendicando differenze retributive (comprese tredicesima mensilità e T.F.R.) calcolate in base al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, nonché la regolarizzazione previdenziale e assistenziale per tutta la durata del rapporto.

All’esito delle prove orali, nel 2016 il Tribunale pronunciava a favore della colf, riconoscendo a suo favore il diritto alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale, e una parte delle differenze retributive richieste (ritenendo accertata una media lavorativa di una sola mattina su tre).

La collaboratrice proponeva appello contro la sentenza, rivendicando le differenze retributive non riconosciute in primo grado.

Gli eredi si opponevano all’impugnazione e proponevano a loro volta appello incidentale, sostenendo: che nulla era dovuto; che essi non erano tenuti al pagamento in quanto non conviventi col datore di lavoro; che l’obbligazione intercorsa tra il de cuius e la colf era di natura personale e fiduciaria, e quindi non trasmissibile agli eredi; che comunque i diritti della collaboratrice erano da considerarsi estinti per la prescrizione presuntiva triennale (art. 2956 cod. civ.).

Con sentenza n. 305 del 29/08/2019, qui allegata, la Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente l’appello della colf, riconoscendole maggiori differenze retributive, e rigettava l’appello incidentale degli eredi, condannandoli al pagamento delle spese di causa.

La pronuncia offre interessanti considerazioni, che possono essere così riassunte:

  • il Contratto Collettivo applicabile al rapporto di lavoro stabilisce che, in caso di morte del datore, i familiari coabitanti sono obbligati a pagare la colf. Tuttavia tale disposizione non vale a esonerare dal pagamento gli eredi, anche se essi non convivevano col datore di lavoro defunto; né rileva che l’obbligazione fosse di natura personale o fiduciaria. Difatti a prevalere è la norma generale del Codice Civile secondo cui gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti contratti dal de cuius (art. 752 cod. civ.).
  • Sulle differenze retributive e sulla quantità di ore lavorate, a fronte delle ammissioni solo parziali dell’ex coniuge del datore di lavoro, la Corte prende a riferimento la prova raggiunta tramite i testimoni: perciò, ferma la regolarizzazione previdenziale e assistenziale dal 1978 al 2011 ottenuta in primo grado, la sentenza riconosce alla collaboratrice familiare le differenze retributive (anche per tredicesima mensilità e T.F.R.) parametrate al maggior lavoro accertato come svolto, dal settembre 1985 al 2011.
  • Dal punto di vista processuale, la prescrizione presuntiva triennale (art. 2956 cod. civ.) si basa sul presupposto di legge che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Essa non è invocabile nel caso di specie: difatti gli eredi, contrastando in giudizio le richieste della colf, negavano che alcun pagamento fosse mai intervenuto.
  • Neppure opera la prescrizione quinquennale stabilita per le retribuzioni (art. 2948 cod. civ.): la causa di primo grado era proposta prima di cinque anni dalla morte del datore di lavoro, perciò erano salvi i diritti della collaboratrice.

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