Compenso dell’amministratore, competenza del Tribunale delle imprese e opposizione a decreto ingiuntivo
Un amministratore di s.r.l. otteneva dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso maturato.
La società opponeva il decreto, contestando la domanda; inoltre, preliminarmente, eccepiva l’incompetenza del Tribunale, a favore del Tribunale di Venezia sezione specializzata in materia di impresa.
Instaurato il giudizio, l’amministratore aderiva all’eccezione avversaria di incompetenza, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 987 del 25 maggio 2023 – qui allegata – il Tribunale di Vicenza accoglieva l’opposizione della s.r.l., revocava il decreto ingiuntivo, assegnava alle parti un termine per la riassunzione del procedimento avanti al Tribunale delle imprese di Venezia e condannava l’amministratore al pagamento delle spese.
In particolare, per il Giudice:
- la materia dei compensi dell’amministratore di s.r.l. è da ritenersi compresa, per ragioni letterali e sistematiche, nella competenza del Tribunale delle imprese (art. 3, comma 2, lett. a, d.lgs. 168/2003), avanti al quale sono concentrate tutte le liti societarie;
- il decreto ingiuntivo opposto era nullo, in quanto emesso da Giudice incompetente; perciò esso andava revocato, con assegnazione alle parti del termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento avanti al Tribunale competente;
- l’adesione dell’amministratore all’eccezione avversaria non esimeva dalla condanna al pagamento delle spese: difatti, nel caso d’incompetenza per materia, il Giudice erroneamente adìto è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
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