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Competenza degli arbitri nella nomina del curatore speciale

Competenza degli arbitri nella nomina del curatore speciale

Tra il soggetto rappresentato e il suo rappresentante (ad esempio, il figlio minorenne e i suoi genitori; una società e il suo legale rappresentante; l’interdetto e il suo tutore; ecc.) possono sorgere situazioni di conflitto di interessi.

In tali casi, sul piano processuale, l’art. 78 cod. proc. civ. prevede la nomina di un curatore speciale, ossia di un soggetto terzo, legittimato – in via esclusiva – ad agire o a resistere in giudizio in nome e per conto del rappresentato, in relazione alle vicende che hanno dato luogo al conflitto di interessi.

La nomina del curatore speciale può essere richiesta dal rappresentante, dal rappresentato o dai suoi prossimi congiunti, dal Pubblico Ministero, o da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.).

L’istanza si propone davanti al giudice di pace o al presidente del tribunale davanti al quale si intende proporre la causa; se la necessità di nomina sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede (art. 80, comma 1, cod. proc. civ.).

Come si coordinano queste disposizioni col procedimento di arbitrato rituale? Il Tribunale di Venezia, con decreto presidenziale del 19 luglio 2024, qui presentato, offre interessanti precisazioni.

Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata avviava un procedimento arbitrale rituale contro il suo ex amministratore, per irregolarità gestionali e comportamenti lesivi degli interessi sociali.

Quest’ultimo, costituitosi nel procedimento, chiedeva e otteneva l’autorizzazione alla chiamata di alcuni consiglieri di amministrazione, fra cui l’attuale amministratore unico, quali responsabili in solido. Profilandosi un conflitto di interessi tra s.r.l. e il suo attuale amministratore, egli chiedeva la nomina di un curatore speciale per la società; e, poiché l’arbitrato aveva sede a Venezia, su indicazione del collegio arbitrale ricorreva al Presidente del Tribunale lagunare.

Il decreto presidenziale del 19 luglio 2024 rigettava la richiesta, chiarendo quanto segue:

  • gli arbitri esercitano tutti i poteri del giudice procedente, tranne quelli esclusi dalla legge [ad esempio, l’art. 818 cod. proc. civ. pone limiti in materia di provvedimenti cautelari]; e il potere di nominare il curatore speciale non è escluso dalla legge;
  • l’art. 80, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. prevede che, in caso di giudizio già in corso, alla nomina provveda il giudice che procede; e la chiamata in arbitrato presuppone sempre un procedimento già in corso. Perciò, la nomina spettava al collegio arbitrale, non al Tribunale;
  • d’altra parte, anche a voler equiparare la chiamata in arbitrato a un atto di proposizione della causa, l’autorità avanti la quale «si intende proporre la causa» (art. 80, comma 1, primo periodo, cod. proc. civ.) sarebbe ancora una volta il collegio arbitrale; dunque, nuovamente, la nomina era rimessa agli arbitri.

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