Foro stabilito per accordo delle parti. Azioni di accertamento e condanna in caso di ricorso al concordato preventivo.
Con sentenza n. 80 del 18/01/2021 il Tribunale civile di Vicenza affronta due rilevanti questioni processuali, dando continuità alle pronunce della Corte di Cassazione:
A) L’accordo di deroga alla competenza territoriale ha l’effetto di aggiungere un ulteriore foro a quelli individuati dal legislatore. Tale foro può ritenersi esclusivo solo se le parti abbiano dichiarato in modo espresso e inequivoco la volontà non solo di derogare alla competenza territoriale ordinaria, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli alternativi previsti dalla legge.
B) Il ricorso del debitore al concordato preventivo non pregiudica le azioni di accertamento e di condanna nei suoi confronti, poiché l’art. 168 l. fall. impedisce solamente l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari.
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