Concordato preventivo con continuità aziendale e denuncia di gravi irregolarità gestorie al Tribunale delle imprese
Come noto, la società ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale è sottoposta alla vigilanza di un Commissario giudiziale nominato dal Tribunale fallimentare.
Se nel concordato il Commissario ha già trasmesso al Tribunale fallimentare una segnalazione negativa sulla gestione degli amministratori (art. 173 l. fall.), possono i sindaci della società, parallelamente, ricorrere al Tribunale delle imprese denunciando le medesime criticità e chiedendo l’adozione di provvedimenti provvisori (art. 2409 cod. civ.)? Se sì, quali valutazioni competono al Tribunale delle imprese?
A tali questioni – di carattere processuale e sostanziale – risponde l’ordinanza del 19/07/2021 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, qui allegata.
In sintesi:
- Visto il potenziale conflitto di interessi tra la società e i suoi amministratori, nel procedimento il Tribunale delle imprese nomina alla società un curatore speciale (art. 78 cod. proc. civ.), incaricato di difenderne gli interessi.
- Dal punto di vista procedurale, il ricorso dei sindaci è ammissibile, nonostante la precedente e parallela segnalazione del Commissario giudiziale al Tribunale fallimentare. Ciò perché (I) la legge fallimentare non lo vieta; (II) il dovere dei sindaci di controllo sulla società permane anche nella pendenza del concordato preventivo; e (III) potenziali irregolarità potrebbero sfuggire alla vigilanza dello stesso Commissario, o esulare dal suo campo di intervento.
- Nel merito, secondo quanto previsto art. 2409 cod. civ., il Tribunale delle imprese è chiamato a individuare eventuali «gravi irregolarità» nella gestione e a porvi conseguente rimedio (adottando gli opportuni provvedimenti provvisori e convocando l’assemblea per le conseguenti deliberazioni; nei casi più gravi, revocando gli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario). L’accertamento delle gravi irregolarità richiede l’analisi di tutti gli aspetti del caso concreto: ad esempio il Tribunale valuta se i sindaci riferiscano o meno di attività in frode da parte degli amministratori, e se i sindaci siano in grado o meno di indicare gli specifici interventi ritenuti opportuni; tiene conto della natura dell’attività imprenditoriale, come pure delle dinamiche abituali del cash flow (anche in rapporto al contesto di mercato e al suo andamento); valorizza il fatto che il ricorso al concordato è in sé un indice di trasparente gestione dello stato di crisi; può considerare che gli amministratori – proprio a motivo del concordato – già si muovono in un contesto di oggettiva difficoltà, e che il procedimento previsto dalla legge (ossia la proposta concordataria, valutata e votata dai creditori) consente una consapevole valutazione sull’andamento e il futuro della società; e così via.
- Se non emergono gravi irregolarità, il ricorso è respinto.
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