Deliberazione assembleare negativa e interesse all’impugnazione
La sentenza n. 980 del 25 marzo 2024 del Tribunale di Venezia sezione specializzata impresa, qui presentata, affronta questioni giuridiche particolari, sulle quali constano pochi precedenti.
Un socio di s.r.l. impugnava la decisione con cui i soci, chiamati a pronunciarsi sulla sua proposta di retrocessione di un ramo d’azienda (precedentemente conferito ad altra s.r.l.), avevano votato in senso negativo.
Sulla base di vari motivi, il socio chiedeva al Tribunale di annullare la suddetta decisione negativa e di ordinare all’organo amministrativo di retrocedere il ramo d’azienda.
La società si costituiva in giudizio, opponendosi alla domanda avversaria ed eccependo preliminarmente la mancanza di legittimazione attiva e di interesse ad agire.
Istruita la causa in via documentale, la sentenza dichiarava inammissibile la domanda, per carenza di interesse ad agire, sulla base di motivazioni così sintetizzabili:
- l’interesse della parte ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) dev’essere attuale e concreto;
- non integrava un valido interesse la prospettazione di condotte illegittime dell’amministratore unico, anche perché la domanda era proposta solo contro la società (e non anche contro l’amministratore); parimenti, risultava insufficiente e generica la prospettazione di una futura e separata domanda risarcitoria;
- il socio aveva già chiesto in un precedente giudizio, ancora in corso, l’annullamento dell’originaria delibera di conferimento del ramo d’azienda; perciò la seconda domanda costituiva una sostanziale duplicazione della prima, in violazione del principio del ne bis in idem;
- inoltre la sentenza sostitutiva di una deliberazione assembleare negativa è fattispecie assai discussa, configurabile solo in casi eccezionali (ad esempio: se il Tribunale accerti un errore di calcolo nella proclamazione dei risultati, o la violazione della disciplina del voto, potrà “correggere” in positivo la decisione negativa). Ma, in generale, all’Autorità Giudiziaria è preclusa la sostituzione di una delibera negativa con altra che comporti un risultato positivo mai deliberato, non potendo i soci di minoranza ottenere un provvedimento che si sostituisca alla volontà della maggioranza;
- infine, il socio non aveva neppure un interesse concreto ad evitare il cosiddetto consolidamento della decisione negativa. Difatti, un tale interesse è prospettabile solo se lo statuto impedisca di sottoporre ai soci la stessa proposta prima di un certo lasso di tempo dalla decisione negativa; ma non era quello il caso di specie.
In definitiva, il socio non avrebbe conseguito alcuna concreta utilità dall’accoglimento dell’impugnazione; da ciò conseguiva l’inammissibilità della domanda.
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