
Deposito degli atti dell’esecuzione e inefficacia del pignoramento
Le ultime riforme dell’esecuzione forzata – incluso il recente correttivo Cartabia, d.lgs. 164/2024 – confermano la tendenza alla digitalizzazione del procedimento, come attestato, ad esempio, dal venir meno del fascicolo cartaceo dell’esecuzione, sostituito dal fascicolo informatico (art. 488 cod. proc. civ.), dalla modalità telematica delle notificazioni e comunicazioni endoprocedimentali al creditore (art. 489 cod. proc. civ.), o dall’abolizione della nota di iscrizione a ruolo.
In questo ambito, proprio sul creditore gravano diversi oneri, di natura telematica, finalizzati al regolare sviluppo del procedimento.
Tra i più importanti, e tra i primi in ordine cronologico, vi è l’iscrizione a ruolo del processo, con deposito, in copia conforme, degli atti dell’esecuzione.
Il creditore deve curare tale adempimento – a pena di inefficacia del pignoramento – in termini stringenti, calcolati dalla consegna degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario: in particolare, nell’esecuzione mobiliare, entro 15 giorni vanno depositati titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento (art. 518, comma 6, cod. proc. civ.); nell’esecuzione presso terzi, entro 30 giorni vanno depositati titolo esecutivo, precetto e atto di citazione (art. 543, comma 4, cod. proc. civ.); nell’esecuzione immobiliare, entro 15 giorni vanno depositati titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione nei registri immobiliari (art. 557, comma 2, cod. proc. civ.).
Cosa accade se l’iscrizione a ruolo è tempestiva, ma il titolo esecutivo depositato è estraneo alla procedura?
L’ordinanza 5 febbraio 2025 del Tribunale di Vicenza, qui allegata, sancisce drastiche conseguenze a carico del creditore.
Nel caso di specie, dopo il pignoramento mobiliare e l’iscrizione a ruolo del processo, il debitore segnalava al giudice dell’esecuzione che il creditore aveva depositato un titolo esecutivo e un precetto riguardanti una precedente esecuzione forzata tra le parti, diversa da quella pendente.
A quel punto il giudice fissava un’apposita udienza di discussione. All’esito si pronunciava con ordinanza, statuendo, in sintesi, che:
- l’esistenza del titolo esecutivo costituisce un presupposto dell’azione esecutiva: perciò la questione sollevata dal debitore era rilevabile anche d’ufficio;
- il deposito telematico di atti estranei all’esecuzione era certo, riconosciuto dallo stesso creditore;
- non si trattava di un mero errore materiale, come sosteneva il creditore, bensì del mancato tempestivo deposito del titolo esecutivo e precetto effettivamente riferibili all’esecuzione pendente;
- di conseguenza, era decorso il termine stabilito a pena di inefficacia del pignoramento (art. 518, comma 6, cod. proc. civ.);
- d’altra parte, il deposito degli atti corretti, eseguito dal creditore a ridosso dell’udienza, era anch’esso tardivo rispetto al termine di legge.
Perciò il Tribunale dichiarava l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione forzata, ordinando la liberazione dei beni pignorati.
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