Fideiussioni bancarie (generiche e specifiche) contrarie alla normativa anticoncorrenziale
Con ordinanza del 24 agosto 2022, qui allegata, il Tribunale civile di Vicenza si pronuncia sul dibattuto tema delle fideiussioni bancarie, ossia delle garanzie prestate da un soggetto terzo (fideiussore) per l’adempimento delle obbligazioni che il correntista/finanziato (debitore principale) ha assunto nei confronti di un istituto bancario.
Nel caso di specie i fideiussori, due società, opponevano il decreto ingiuntivo notificato dalla banca per un debito, milionario, maturato dalla debitrice principale, dichiarata fallita.
Impugnavano le polizze fideiussorie ritenendole nulle, in tutto o in parte, poiché redatte sulla base di un noto schema contrattuale standardizzato dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ritenuto dalla Banca D’Italia contrario alla normativa anticoncorrenziale (l. 287/1990, cosiddetta legge “antitrust”, e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
Alla prima udienza il Tribunale, ravvisando gravi motivi (art. 649 cod. proc. civ.), sospendeva l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, paralizzando la richiesta di pagamento.
In particolare, richiamato l’orientamento espresso nel dicembre 2021 dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, l’ordinanza prospetta la nullità delle clausole fideiussorie che, derogando l’art. 1957 cod. civ., consentivano alla banca di pretendere il pagamento dalle società fideiussori anche oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione del debitore principale; perciò, tornando applicabile l’art. 1957 cod. civ., l’azione della banca risultava irrimediabilmente tardiva.
È interessante notare che l’ordinanza estende l’orientamento della Cassazione, riferito alle fideiussioni generiche (cd. omnibus, a garanzia di tutte le obbligazioni che il debitore ha assunto e assumerà in futuro nei confronti della banca), anche alle fideiussioni specifiche, ossia collegate a uno specifico contratto (nel caso di specie, ai singoli mutui bancari sottoscritti dalla società fallita).
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