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Diritti particolari dei soci della holding, gravi irregolarità degli amministratori e revoca cautelare

Diritti particolari dei soci della holding, gravi irregolarità degli amministratori e revoca cautelare

Una s.r.l. controlla, quale socia unica, una s.r.l. operativa.

Due dei quattro soci della holding sono anche amministratori dell’operativa; e lo statuto della holding riconosce, a loro favore, diritti particolari (art. 2468, comma 3, cod. civ.) di rilevante importanza, tra i quali la nomina degli amministratori delle controllate e la determinazione del loro compenso.


In questa cornice, i contrasti tra i soci della holding, già sfociati in un precedente contenzioso arbitrale, si acuivano nell’aprile del 2023, in occasione dell’assemblea dei soci della controllata, nel corso della quale:

  • i due soci della holding presenziavano in qualità sia di componenti del C.d.A., sia di soci della holding esercenti il loro diritto particolare;
  • col loro stesso voto favorevole, essi approvavano a proprio favore consistenti compensi di amministratore per gli anni 2022, 2023 e 2024;
  • il verbale dava la holding presente ma non esprimente il voto; mentre, secondo la holding, il voto veniva espresso come negativo ma non verbalizzato.

Dopo l’assemblea, gli amministratori della controllata disponevano il pagamento delle prime due tranches dei compensi, peraltro disattendendo l’invito del collegio sindacale a sospendere le erogazioni.

A quel punto, la holding, oltre a impugnare la delibera della controllata, ricorreva al Tribunale delle Imprese di Venezia chiedendo la revoca cautelare dei diritti particolari dei due soci, nonché la loro revoca cautelare quali amministratori della controllata, per gravi irregolarità nella gestione (art. 2476, comma 3, cod. civ.).

Il Giudice, ravvisato il conflitto di interessi tra gli amministratori e la società controllata, nominava a quest’ultima un curatore speciale (art. 78 cod. proc. civ.), che si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di revoca degli amministratori.

Per contro, gli amministratori si opponevano alle domande, ribadendo la correttezza del loro operato rispetto alla legge e allo statuto della controllata, nonché alla prassi osservata in precedenza e ai loro diritti particolari nella holding.

Discussa la causa, il 17/07/2023 il Tribunale pronunciava un’articolata ordinanza, di accoglimento parziale, qui allegata.

Anzitutto, per il Giudice i diritti particolari non potevano essere revocati, in quanto inseriti nello statuto della holding e quindi revocabili solo con l’accordo di tutti i suoi soci; né erano applicabili le norme speciali previste per il contratto di mandato (art. 1723 cod. civ.).

Per contro, sussistevano gli estremi per la revoca cautelare degli amministratori della controllata.

In sintesi:


  1. la holding e la controllata sono società distinte, ciascuna regolata dalle norme di legge e dal proprio statuto; perciò i diritti particolari dei due soci restano confinati nell’ambito della holding, e non possono incidere direttamente sulle regole della controllata;
  2. in base alla legge e allo statuto della controllata, i compensi degli amministratori erano di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci: e dunque della holding (socia unica), non dei due soci della stessa, per quanto muniti di diritti particolari;
  3. irrilevante rimaneva l’eventuale prassi difforme osservata in passato, poiché lo statuto sociale opera come regola oggettiva, e la sua pubblicità (tramite deposito al registro delle imprese) è garanzia di trasparenza nel mercato;
  4. dunque, i due amministratori della controllata avevano deliberatamente forzato le regole legali e statutarie, in particolare permettendo a soggetti non legittimati l’espressione del voto in assemblea e dando poi seguito al pagamento di compensi non correttamente deliberati;
  5. infine, il pagamento delle prime tranches dei compensi, con corrispondente depauperamento della controllata, e l’urgenza di impedire altri versamenti, integravano il requisito processuale del periculum in mora.

Perciò il Tribunale disponeva la revoca dei due amministratori, condannandoli al pagamento parziale delle spese di causa.


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