Accusa di guida sotto influenza dell’alcool nei confronti di soggetto diabetico
Un automobilista affetto da diabete mellito di tipo 1 veniva sottoposto a controllo alcolemico su strada (cosiddetto “alcol test” o “etilometro”) da parte della polizia stradale.
Il tasso alcolemico rilevato risultava superiore alla soglia di rilevanza penale. Perciò egli veniva indagato dalla Procura della Repubblica di Padova per il reato di guida sotto influenza dell’alcool (art. 186, comma 2, lett. b Codice della Strada), con sospensione provvisoria della patente di guida, per sei mesi.
Vista la particolarità del caso, l’indagato presentava una memoria al Pubblico Ministero, depositando le certificazioni mediche a riprova della sua patologia ed evidenziando in sintesi che:
- i valori rilevati dall’alcoltest erano di poco superiori alla soglia di rilevanza penale;
- i soggetti affetti da diabete di tipo 1 possono avere un aumento della chetonemia plasmatica in caso di scompenso glicemico, oppure per inadeguata somministrazione di insulina; tale aumento determina un alito “acetonemico”, poiché i chetoni in eccesso vengono in parte eliminati attraverso il respiro;
- pertanto nei soggetti diabetici – e in special modo nei diabetici di tipo 1 – la rilevazione mediante semplice alcoltest può essere imprecisa e non predittiva, verificandosi ipotesi di cd. falso positivo a causa delle alterazioni del metabolismo;
- poiché il diabete può alterare in eccesso i risultati dell’alcoltest, la corretta rilevazione del grado alcolemico va effettuata tramite prelievo del sangue;
- in definitiva, nel caso di specie non vi era prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, del superamento della soglia alcolemica di rilevanza penale.
Egli chiedeva pertanto che il procedimento, in fase di indagini preliminari, venisse archiviato.
Due giorni dopo il deposito della memoria, il Pubblico Ministero richiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione del procedimento, proprio perché, in ragione della riscontrata malattia e delle sue conseguenze sull’alito, dell’accertamento dell’ebbrezza a mezzo alcoltest (e non con prelievo di sangue) e del superamento minimo rilevato, non vi era certezza dell’effettivo superamento della soglia penale prevista dal Codice della Strada.
Il G.I.P. ordinava l’archiviazione del procedimento, con restituzione della patente e senza altre conseguenze a carico dell’indagato.
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