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Fatto illecito del dipendente: competenza del Giudice del lavoro

Fatto illecito del dipendente: competenza del Giudice del lavoro

Come noto, sul lavoratore subordinato gravano precisi obblighi di diligenza (art. 2104 cod. civ.) e di fedeltà verso il datore di lavoro (art. 2105 cod. civ.), la cui violazione, oltre al procedimento disciplinare, può integrare la responsabilità civile e, nei casi più gravi, la responsabilità penale.

Quando il fatto illecito del dipendente non dà luogo a un giudizio penale – ad esempio perché, nonostante la gravità dell’accaduto, il datore decide di non sporgere querela – nell’ambito del giudizio civile è competente il Giudice ordinario o quello del lavoro?

L’ingiunzione di pagamento n. 166/2024 del Tribunale di Vicenza ufficio lavoro mostra di accogliere la seconda alternativa.

Nel caso di specie, un impiegato si appropriava di consistenti somme del datore; dopo la scoperta dell’accaduto e il conseguente scioglimento del rapporto lavorativo, le somme erano restituite solo in parte; perciò il datore promuoveva un’azione civile per recuperare la differenza.

Adìto il Giudice del lavoro, questi si riteneva competente a decidere sulla domanda, e dunque ingiungeva al dipendente il pagamento di quanto ancora dovuto, oltre a spese e accessori di legge.

La decisione è conforme all’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la competenza funzionale del Giudice del lavoro (art. 409 comma 1 cod. proc. civ.) comprende sia le obbligazioni caratteristiche del rapporto lavorativo, sia quelle in cui la pretesa dell’attore si ricolleghi direttamente a tale rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi della domanda stessa, si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale.

In essa è dunque compresa la domanda del datore diretta a recuperare somme indebitamente trattenute dal dipendente, anche per fatto illecito.