
Nomina giudiziale degli arbitri nell’arbitrato societario
Come noto, all’arbitrato societario – finalizzato a decidere le controversie “interne” alle società commerciali – è riservata un’apposita disciplina, introdotta nell’ordinamento italiano nel 2003 (d.lgs. 5/2003) e, dal 2022, trasposta nel codice di procedura civile (libro IV, titolo VIII, capo Vbis, artt. 838bis – 838quinquies).
In particolare, il vigente art. 838bis cod. proc. civ. consente l’inserimento, negli atti costitutivi, di clausole compromissorie per decidere le controversie tra i soci, oppure tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (comma 1). A pena di nullità, le clausole compromissorie devono prevedere che gli arbitri siano nominati da un soggetto estraneo alla società. Se tale soggetto non provvede, la nomina è richiesta al Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale (comma 2).
Su quest’ultimo aspetto sorge una questione interpretativa e di coordinamento, rispetto alla disciplina delle sezioni specializzate per l’impresa (d.lgs. 168/2003), competenti per il contenzioso societario e istituite – di regola – nel tribunale del capoluogo di ogni regione, nonché nelle corti d’appello.
Difatti, l’art. 5 di tale d.lgs. prevede che, nelle materie riservate alle sezioni specializzate, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d’appello spettino al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
E dunque, la nomina giudiziale degli arbitri, quando relativa a un arbitrato societario, va richiesta al Presidente del tribunale in cui la società ha sede, oppure al Presidente della sezione specializzata (la quale, a seconda dei casi, può anche essere situata in un diverso tribunale)?
Utili considerazioni si ricavano dal decreto presidenziale 20/02/2024 del tribunale di Venezia, sollecitato alla nomina degli arbitri da una s.r.l., al fine di promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori.
In sintesi:
- la clausola compromissoria contenuta nello statuto della s.r.l. demandava la nomina degli arbitri “al Presidente del tribunale ove ha sede la società”;
- l’art. 5 d.lgs. 168/2003 non era applicabile. Difatti, tale norma riguarda le ipotesi di competenza previste dalla legge; viceversa, nel caso di specie, il potere di nomina in capo al Presidente del tribunale derivava direttamente dalla volontà dei contraenti, ossia dalla previsione statutaria;
- in altre parole, l’art. 5 individua i poteri del Presidente della sezione specializzata, nei casi in cui non esista una clausola compromissoria, o nello specifico caso previsto dall’art. 838bis, comma 2, cod. proc. civ.. Invece, nel caso di specie, il procedimento di nomina era interamente regolato dall’accordo delle parti, raccolto nella clausola compromissoria.
Perciò il Presidente del tribunale, ritenutosi competente, procedeva alla nomina.
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