
Patti in deroga negli affitti agrari
Nell’ordinamento italiano la disciplina dei contratti agrari presenta una notevole stratificazione, e conserva peculiarità sia processuali che sostanziali.
Tra quelle processuali si possono ricordare, per sommi capi: l’obbligo del tentativo di conciliazione stragiudiziale, quale condizione di proponibilità delle controversie agrarie (art. 11 d.lgs. 150/2011); la competenza delle sezioni specializzate agrarie dei tribunali, in composizione collegiale; il collegio composto da tre magistrati togati e due esperti non togati (d.lgs. 150/2011 e l. 320/1963); l’applicabilità del rito del lavoro (artt. 410 e ss. cod. proc. civ); i cd. termini di grazia a favore dell’affittuario per sanare l’inadempimento, sia stragiudiziali (art. 5 l. 203/1982) che giudiziali (art. 11 d.lgs. 150/2011); il rilascio del fondo solo al termine dell’annata agraria (11 novembre) durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone (art. 11 d.lgs. 150/2011).
Sul versante sostanziale, è riscontrabile un generale favor verso l’affittuario coltivatore diretto, considerato parte debole del rapporto contrattuale, e dunque meritevole di protezione rafforzata rispetto alla parte concedente. Ciò si traduce, ad esempio: nell’ampia durata legale dell’affitto agrario (15 anni, con rinnovazione tacita alla scadenza in mancanza di disdetta: artt. 1 e 4 l. 203/1982); nei diritti di prelazione dell’affittuario (art. 4bis l. 203/1982; l. 590/1965); nel diritto dell’affittuario di ritenzione del fondo in caso di miglioramenti, addizioni o trasformazioni non indennizzati dal concedente (art. 20 l. 203/1982); nella disciplina speciale per il caso di morte dell’affittuario (art. 49 l. 203/1982); nel principio di (relativa) inderogabilità della disciplina dei contratti agrari (art. 58 l. 203/1982).
In realtà, proprio nell’ambito dell’affitto agrario, l’ordinamento concede ampi margini di autonomia alle parti, le quali possono derogare alla disciplina sostanziale del rapporto, con una specifica modalità. Statisticamente, tali deroghe sono ormai frequentissime.
In particolare, come prevede la prima parte dell’art. 45 l. 203/1982 (che modifica l’art. 23 l. 11/1971), sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro articolazioni provinciali. Nelle province di Trento e di Bolzano l’assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali.
Dunque, per stipulare i patti in deroga, occorre che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, dotate di adeguata struttura e diffusione sul territorio nazionale (o provinciale, nel caso di Trento e Bolzano).
Queste ultime sono tenute a prestare un’assistenza effettiva, non solo formale, volta alla consulenza, all’indirizzo e al sostegno degli interessi della parte, in modo che la sottoscrizione del patto derogatorio avvenga con piena consapevolezza. Spesso, anche per ragioni probatorie, le organizzazioni attestano per iscritto, nello stesso contratto, la prestata assistenza.
Per la giurisprudenza maggioritaria, la violazione di questa procedura determina una cd. nullità di protezione, invocabile dalla parte debole del contratto, ossia dell’affittuario: in applicazione degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ., il contratto verrà ricondotto alla disciplina di legge, privato delle deroghe.
La sentenza n. 2694 del 25/09/2017 del Tribunale di Vicenza, sezione specializzata agraria, fa applicazione della suddetta disciplina.
Nel caso di specie, in deroga alla normativa legale, il contratto di affitto agrario prevedeva una durata ridotta di sei anni (anziché i quindici di legge) e attribuiva al proprietario la facoltà di recedere dal contratto, anche prima della scadenza, con un preavviso di almeno sei mesi calcolato sul termine di ciascuna annata agraria.
Il proprietario comunicava rituale disdetta all’affittuario che tuttavia, alla scadenza, non rilasciava il fondo agricolo.
Promosso ricorso, il Tribunale accertava la corretta stipula del patto in deroga, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali e, seguendo l’insegnamento della Corte di Cassazione, riconosceva la piena derogabilità dell’elemento temporale del rapporto.
Perciò, accertata la validità e tempestività della disdetta, la sentenza dichiarava sciolto il contratto, condannando l’affittuario al rilascio del fondo, libero da persone e cose.
Per inciso, la condanna al rilascio pronunciata dal Tribunale è comunque coordinata con la particolare disposizione processuale sopra ricordata: in mancanza di rilascio spontaneo, l’esecuzione forzata diviene promuovibile solo al termine dell’annata agraria in cui è emessa la sentenza. In questo modo, in via eccezionale, all’affittuario viene consentito di completare il ciclo annuale dei lavori agricoli.
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