Investimenti e responsabilità dell’intermediario finanziario
In caso di inadeguata informazione all’investitore ed esito negativo dell’investimento in bond argentini, quali sono i profili di responsabilità dell’intermediario finanziario?
Il tema degli obblighi informativi nei confronti dell’investitore è ampiamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza. Con la sentenza n. 352 del 18/02/2021 la Corte d’Appello di Venezia prende posizione sul punto, fornendo una serie di interessanti considerazioni, così riassumibili:
- L’investitore può promuovere azione di risarcimento contro l’intermediario finanziario con riferimento anche limitato alla singola operazione, e non all’intero contratto quadro;
- Spetta all’intermediario la prova di aver fornito una chiara e precisa informazione sull’operazione e sul suo rischio specifico, compresa l’indicazione di eventuale inadeguatezza per l’investitore;
- Il diritto all’adeguata informazione prescinde dal livello di propensione al rischio dell’investitore;
- Per quanto esperto, l’investitore persona fisica non è «operatore qualificato»;
- L’inadempimento dell’obbligo di adeguata informazione da parte dell’intermediario fa presumere una scelta non consapevole dell’investitore, come pure il nesso di causalità fra l’inadempimento e il danno subito da quest’ultimo;
- L’intermediario che chiama in giudizio il proprio dipendente, chiedendo di essere manlevato in caso di condanna, è tenuto ad allegare e provare gli inadempimenti di quest’ultimo.
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