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Scioglimento e liquidazione societaria disposti dal Tribunale

Scioglimento e liquidazione societaria disposti dal Tribunale

Nelle società di capitali, in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’assemblea (art. 2484, comma 1, n. 3 cod. civ.), a fronte dell’inerzia dell’organo amministrativo i singoli soci o amministratori oppure i sindaci possono ricorrere al Tribunale chiedendo di accertare lo scioglimento e di procedere alla liquidazione.

Il tema è affrontato dal decreto 21/02/2022 del Tribunale di Venezia sezione specializzata per le imprese, qui allegato.

Nel caso di specie, relativo a una s.r.l., a causa di dissidi e dopo la decadenza del consiglio di amministrazione, in tre diverse assemblee i soci non riuscivano a nominare il nuovo organo gestorio, né a deliberare lo scioglimento e la nomina di un liquidatore.

Perciò uno dei due soci proponeva ricorso al Tribunale delle imprese.

L’altro socio si costituiva in giudizio sollevando varie obiezioni, ma comunque rimettendosi alla decisione dei giudici.

Il Tribunale, vista la situazione di potenziale conflitto di interessi, anzitutto nominava alla società un curatore speciale (art. 78 cod. proc. civ.). Quindi, provvedendo sulla richiesta del socio ricorrente, accertava la causa di scioglimento della società, ne dichiarava lo scioglimento e nominava contestualmente un liquidatore esterno, incaricandolo di procedere agli atti di liquidazione in conformità alla legge e allo statuto.


Il provvedimento risulta di interesse anche sotto il profilo – dibattuto in dottrina e giurisprudenza – della sequenza per giungere alla liquidazione in caso di inerzia degli amministratori.

Gli articoli 2485 e 2487, comma 2, cod. civ. paiono assegnare al Tribunale una competenza trifasica: (A) accertare la causa di scioglimento della società; (B) convocare l’assemblea, per consentire ai soci di esprimersi e adottare le deliberazioni in ordine alla liquidazione; (C) solo eventualmente, in caso di mancata costituzione dell’assemblea o di mancata deliberazione, adottare i necessari provvedimenti per la liquidazione.

Nel caso di specie il Tribunale veneziano, accertata la causa di scioglimento (fase A), riteneva che l’impossibilità di deliberare fosse conclamata e insuperabile; perciò procedeva direttamente con la fase C, ossia la nomina del liquidatore, senza convocazione dell’assemblea.

Tale sequenza “accelerata”, senz’altro opportuna e ragionevole, non ha applicazione uniforme in giurisprudenza: ad esempio essa risulta adottata dal Tribunale di Milano ma, per contro, non dal Tribunale di Roma, che richiede il passaggio intermedio in assemblea.


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