Esecuzione forzata e sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
Nel frequente caso di esecuzione forzata (es: pignoramento di un conto corrente bancario) basata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cosa accade se il debitore pignorato oppone il decreto ottenendo la sospensione dell’esecuzione provvisoria? Quali sono gli oneri procedurali a carico del debitore nell’ambito dell’esecuzione in corso?
La sentenza n. 1245 del 10/06/2021 del Tribunale civile di Vicenza offre una risposta articolata, basata anche sul principio di economia processuale:
- La sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell’opposizione non determina l’improcedibilità dell’esecuzione, l’inefficacia del pignoramento o lo svincolo delle somme pignorate, bensì la sospensione dell’esecuzione (art. 623 cod. proc. civ.) fino alla definizione del giudizio di opposizione;
- Il debitore può far valere la sospensione della provvisoria esecuzione presso il giudice del pignoramento, attraverso una semplice istanza (art. 486 cod. proc. civ.); inoltre egli potrà promuovere eventuale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) se il creditore, illegittimamente, compia altri atti nell’ambito dell’esecuzione sospesa;
- Il debitore che – invece di quanto sopra – promuova un’autonoma causa di opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) attua un’iniziativa inutile e contraria ai principi di economia processuale, meritevole di rigetto.
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