Simulazione di società di persone e di associazione sportiva dilettantistica
Un imprenditore, separato di fatto dalla moglie, la citava in giudizio, sostenendo la simulazione della società in accomandita semplice (s.a.s.) tra i due coniugi, e della successiva associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.) che aveva proseguito l’attività della s.a.s., e affermando l’esistenza di una società di fatto.
Perciò, a detta del marito, la moglie – sebbene socia limitatamente responsabile, lavoratrice dipendente della s.a.s., ed estranea all’a.s.d. – dovrebbe rispondere personalmente e in solido per le obbligazioni e i debiti della società e dell’associazione, e in particolare per le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’a.s.d. e del suo presidente, conseguenti alla violazione della normativa fiscale del settore no profit.
Egli citava anche il presidente e i componenti del consiglio direttivo dell’a.s.d..
Si costituiva in giudizio il presidente dell’a.s.d., appoggiando la tesi della simulazione e chiedendo a sua volta la condanna della moglie al risarcimento del danno subìto a seguito dell’accertamento fiscale.
La moglie contestava tutte le domande svolte nei suoi confronti; i consiglieri dell’a.s.d. rimanevano contumaci.
Depositate le memorie di legge e sentiti vari testimoni, con la sentenza n. 1818 del 27 ottobre 2022, qui allegata, il Tribunale di Vicenza dava ragione alla moglie, rigettando le domande del marito e del presidente dell’a.s.d., con condanna alle spese di lite.
La motivazione affronta varie questioni giuridiche ed è così riassumibile:
1) La Corte di Cassazione esclude la nullità delle società di capitali per simulazione dell’atto costitutivo, per ragioni normative (art. 2332 cod. civ.) e sistematiche; per il Tribunale, tale orientamento è applicabile anche alle società di persone, e dunque, nel caso di specie, alla s.a.s.;
2) Inoltre, poiché l’atto costitutivo era redatto in forma scritta, l’attore non aveva neppure provato, com’era suo onere, l’esistenza di controdichiarazioni o accordi simulatori scritti;
3) In ogni caso, le testimonianze e i documenti escludevano che la moglie avesse operato quale amministratrice, o che i due coniugi avessero eguali poteri e responsabilità, o che vi fosse un accordo di spartizione degli utili e suddivisione dei debiti sociali;
4) Quanto all’a.s.d., costituita con atto scritto, ancora una volta mancava la prova scritta di controdichiarazioni o di accordi simulatori;
5) Né la prova per testimoni della simulazione era ammissibile, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1417 cod. civ.;
6) In ogni caso, le testimonianze e i documenti escludevano che il presidente dell’a.s.d. fosse un mero prestanome, avendo egli preso per molti anni decisioni in nome e per conto dell’associazione, con funzioni effettive di legale rappresentanza.
Dunque, le domande non meritavano accoglimento.
Clicca qui per il provvedimento:
Commenti recenti