Errata installazione del cappotto termico: responsabilità degli artigiani subappaltatori
Una s.p.a. del settore edile concludeva un contratto d’appalto per la fornitura e installazione di un rivestimento esterno (cosiddetto “cappotto termico”) presso l’abitazione di un privato, e subappaltava la fase dell’installazione a due artigiani edili.
A lavori ancora in corso, il cliente contestava alla società appaltatrice l’errata installazione del cappotto da parte degli artigiani: in particolare, la mancanza di tasselli sui pannelli di lana di roccia, la posa fuori piombo dei pannelli, l’errata e mancante posta dei profili angolari, oltre alla presenza di macchie indelebili di colla sui davanzali.
La società inoltrava agli artigiani subappaltatori le contestazioni del cliente (art. 1670 cod. civ.); quindi provvedeva all’urgente sistemazione dei vizi, incaricando una seconda e diversa squadra; infine proponeva, contro gli artigiani, domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno.
In primo grado il Tribunale di Vicenza accordava all’attrice un risarcimento solo parziale, attribuendole una corresponsabilità del 50% – per aver effettuato verifiche preliminari sull’immobile e sulla conformazione delle pareti – e ritenendo non sufficientemente provata l’entità dei danni.
Su appello della società, la decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 771 del 4 aprile 2023, qui allegata, che riconosceva l’integrale risarcimento del danno.
In sintesi, per la Corte:
- l’esistenza dei vizi era stata confermata dalle testimonianze;
- sui subappaltatori, tenuti a operare con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ., gravava l’obbligazione di eseguire il lavoro a regola d’arte, e ancor prima il dovere di controllare la bontà delle istruzioni impartite e del progetto;
- le verifiche della società appaltatrice sull’immobile erano intervenute prima dell’intervento degli artigiani; dunque, a questi ultimi rimaneva poi il compito di installare il cappotto a regola d’arte;
- la responsabilità dei subappaltatori era desumibile anche dalla circostanza che essi avevano emesso, dopo le contestazioni, note d’accredito per gli acconti ricevuti dalla società (senza mai restituire le somme);
- infine, il danno subìto era stato provato attraverso testimonianze e documenti.
Perciò, risolto il contratto, i subappaltatori erano condannati alla restituzione degli acconti percepiti, al rimborso di tutti i costi sostenuti dalla società per la sistemazione dei vizi, al pagamento delle spese di causa.
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