Azione di responsabilità contro gli amministratori e i dipendenti apicali della società fallita
Nell’ambito delle azioni di responsabilità promosse dal curatore fallimentare contro gli amministratori di s.p.a. (art. 146 l. fall.) ci si chiede, in caso di frodi fiscali, quali siano i profili di responsabilità degli amministratori e, in particolare, quali le eventuali corresponsabilità di dipendenti apicali e di amministratori senza deleghe specifiche.
I temi sono trattati dalla sentenza n. 2527 del 02/12/2019 del Tribunale di Venezia sezione specializzata impresa, finora inedita.
I punti nodali della decisione sono i seguenti:
- Le risultanze delle indagini penali, così come le dichiarazioni rese dagli amministratori in quella sede, possono essere valutate dal giudice civile e costituire prova (cosiddetta “atipica”) per l’affermazione della loro responsabilità risarcitoria. In caso di frodi fiscali degli amministratori, il danno risarcibile può essere parametrato alle sanzioni irrogate dall’amministrazione finanziaria.
- Il dipendente apicale che presta consapevole collaborazione agli amministratori in frodi fiscali, omettendo di informare il collegio sindacale e i professionisti incaricati della redazione del bilancio, incorre in corresponsabilità risarcitoria per il danno causato alla società; ciò in base alle regole generali civilistiche, anche se manchi un formale incarico di direttore generale o di dirigente preposto alla redazione di documenti contabili.
- L’amministratore privo di specifiche deleghe operative ha il dovere di agire informato, ma non un generale obbligo di vigilanza sulla gestione della società. Di conseguenza, in caso di inerzia rispetto agli illeciti di altri amministratori, egli risponderà solidalmente solo in caso di colpa, nelle seguenti ipotesi: (1) mancata conoscenza dell’illecito altrui, quando conoscibile con l’ordinaria diligenza; (2) mancata rilevazione di “segnali d’allarme” dell’illecito altrui, percepibili con la diligenza dovuta alla carica (parametrata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze); (3) inerzia colpevole, per non essersi attivato a scongiurare un evento evitabile con la diligenza dovuta alla carica.
- Inoltre, per affermare la corresponsabilità dell’amministratore per l’illecito altrui, occorre provare il nesso di causa tra la condotta omissiva e il danno concretamente subìto dalla società.
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