Servitù irregolare e usucapione del fondo agricolo
In un precedente articolo abbiamo presentato la sentenza n. 2100/2020 del Tribunale di Vicenza, che decideva una controversia tra confinanti in tema di usucapione del fondo agricolo, di servitù di passaggio e di interversione del possesso.
Ebbene, il caso proseguiva anche in secondo grado, poiché il confinante soccombente impugnava la pronuncia avanti la Corte d’Appello di Venezia.
Diamo dunque conto della sentenza n. 666 del 24 marzo 2022, qui allegata, con cui la Corte confermava la sentenza di primo grado e condannava l’appellante al pagamento parziale delle spese di causa.
In particolare, rispetto alle richieste dell’appellante, la Corte offre le seguenti precisazioni:
A) L’accordo che regola i rapporti tra le parti riguardo a un bene immobile, ma senza stabilire un vincolo a vantaggio di un fondo (fondo dominante) e a carico dell’altro (fondo servente), costituisce una servitù cd. “irregolare”, non rientrante nel numero chiuso previsto dal codice civile e fonte di semplici obbligazioni personali.
B) La parte che intende usucapire la proprietà di un fondo (o una servitù di passaggio) di cui ha già la detenzione, deve provare l’insorgenza a suo favore di un vero e proprio possesso. Per tale passaggio non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, ma serve una manifestazione esteriore, specificamente rivolta contro il proprietario, atta a provare che il detentore ha cessato di esercitare il potere sulla cosa in nome altrui e ha iniziato ad esercitarlo in nome proprio (la cd. interversione del possesso).
C) La prova dell’interversione del possesso è necessaria anche quando sia venuto meno il titolo contrattuale che inizialmente assicurava la detenzione. Inoltre, non rilevano eventuali atti di inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in questi casi un semplice inadempimento contrattuale.
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