Trasformazione di società di persone in società di capitali e clausola compromissoria
Deceduto il socio di una s.a.s., nella quota del de cuius subentravano la vedova e i figli.
Guastatisi i rapporti tra i soci, l’assemblea deliberava a maggioranza la trasformazione in società a responsabilità limitata, col voto contrario di uno solo dei figli, socio accomandatario e amministratore.
Quest’ultimo, prima dell’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, esercitava il diritto di recesso riconosciuto dalla legge (art. 2500-ter cod. civ.), e quindi agiva contro la s.r.l. e gli amministratori in carica avanti il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, chiedendo in sostanza:
- la liquidazione della propria quota, per aver percepito solo un acconto;
- la quota di utili spettante per l’ultimo esercizio annuale;
- la condanna degli amministratori a iscrivere il recesso nel registro delle imprese.
La società e gli amministratori si costituivano in giudizio contestando le richieste avversarie; inoltre la società, in via riconvenzionale, svolgeva azione di responsabilità nei confronti dell’ex socio amministratore.
Soprattutto, due dei convenuti eccepivano in via preliminare che lo statuto della s.a.s. conteneva una clausola compromissoria di ampia portata, la quale demandava a un collegio arbitrale tutte le controversie insorte tra i soci, ovvero tra questi ultimi e la società.
A quel punto l’ex socio obiettava che la s.a.s. era stata trasformata, e che il nuovo statuto della s.r.l. non prevedeva più alcuna clausola compromissoria, cosicché la competenza a decidere spettava al Tribunale.
Il Tribunale, dopo aver autorizzato il deposito di note scritte sulla questione, con sentenza n. 10728 del 21/11/2019 – qui allegata – rigettava le domande attoree e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della s.r.l., ritenendo pienamente operativa la clausola compromissoria.
L’interessante iter motivazionale è così riassumibile:
- al momento del recesso, la s.r.l. esitata dalla trasformazione non era ancora iscritta nel registro imprese, e dunque giuridicamente non esisteva; di conseguenza ad essere applicabile era lo statuto della s.a.s., contenente la clausola compromissoria;
- d’altra parte, più in generale, il recesso del socio non è altro che il momento finale dell’esecuzione del contratto sociale. Perciò è al contratto receduto che occorre fare riferimento, con la conseguenza che, ancora una volta, operava la clausola compromissoria contenuta nello statuto della s.a.s.;
- l’art. 808 cod. proc. civ. riconosce autonomia e “ultrattività” alla clausola compromissoria, anche in caso di invalidità originaria o di sopravvenuta invalidazione del contratto. Dunque a maggior ragione la clausola rimaneva applicabile anche nel caso di sua sostituzione o abrogazione volontaria, com’era avvenuto con la trasformazione della s.a.s.
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